Art. 7.
(Società tra professionisti).

      1. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali. Nelle attività professionali non soggette a riserva in via esclusiva sono ammessi i tipi di società previsti dal codice civile.
      2. La società che ha per oggetto l'esercizio di una professione, denominata «società tra professionisti - STP», fermo restando quanto previsto dal presente articolo, può essere costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
      3. In ogni caso la società tra professionisti contiene nella denominazione l'indicazione «società tra professionisti - STP», seguita dalla sigla relativa al tipo societario prescelto all'atto della costituzione.
      4. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, individua le categorie di attività professionali che possono essere svolte congiuntamente dalle società tra professionisti.
      5. La costituzione delle società tra professionisti è subordinata al rispetto dei seguenti princìpi:

          a) la partecipazione alla società è ammessa unicamente per i soci professionisti iscritti all'albo. La circolazione delle quote di partecipazione può avvenire solo nell'ambito di soggetti che possiedono i

 

Pag. 10

requisiti per l'esercizio dell'attività professionale svolta dal soggetto alienante;

          b) le cariche di legale rappresentate, amministratore o componente del consiglio di amministrazione, nonché di componente del consiglio di gestione o di sorveglianza nel caso di sistema dualistico ai sensi dell'articolo 2409-octies e seguenti del codice civile, possono essere ricoperte unicamente dai soci professionisti;

          c) ai fini della costituzione del capitale sociale possono essere oggetto di conferimento, previa valutazione ai sensi della normativa vigente, il nome del professionista o la denominazione dello studio professionale di uno o più soci, nonché il nome del fondatore dello studio professionale di uno o più soci e l'avviamento presso la clientela;

          d) la società tra professionisti avente ad oggetto l'esercizio di professioni di interesse generale è iscritta in una sezione speciale dei relativi albi e ad essa si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti delle categorie cui appartengono i soci ed ai cui albi è effettuata l'iscrizione;

          e) l'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la società tra professionisti è tenuta, alla richiesta di prestazione, a fornire il nominativo del socio o dei soci che eseguiranno l'incarico e le informazioni sull'attività professionale da essi svolta e sui loro eventuali titoli di specializzazione;

          f) le prestazioni che la legge riserva a una o più categorie possono costituire oggetto esclusivamente della società che annovera tra i propri soci professionisti appartenenti alla medesima categoria;

          g) fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, della presente legge, alle società tra professionisti regolate ai sensi della medesima legge non si applicano il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e le altre disposizioni vigenti che disciplinano le procedure concorsuali.

 

Pag. 11